Lo scorso 16 settembre 2022, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha concesso parere favorevole alla Riforma Cartabia, in tema di processo penale. Tuttavia, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha esortato all’inserimento di di modifiche, finalizzate ad una maggiore protezione nei confronti dei dati delle persone imputate e coinvolte nell’indagine, con un’attenzione maggiore per l’ambito penale. In particolare, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha invitato ad una maggiore cautela per due particolari ambiti:
- la protezione e la sicurezza informatica;
- il diritto all’oblio.
Il nuovo parere del Garante sulla Riforma Cartabia in tema di protezione e sicurezza informatica nel procedimento penale
L’ultimo parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali sulla Riforma Cartabia nell’ambito del procedimento penale ha suggerito di prestare una maggiore attenzione nei confronti dei collegamenti telematici. In particolare, il Garante chiede di ottimizzare la sicurezza e l’affidabilità dei collegamenti telematici e della reti informatiche. Questo rafforzamento dovrà interessare la fase relativa al deposito degli atti telematici, le comunicazioni tenute tra le Cancellerie e gli avvocati difensori e la partecipazione ai procedimenti secondo la modalità a distanza, metodologia usata soprattutto nella fase più critica del COVID – 19 e che ha ridisegnato il modo di lavorare di molti.
A tal proposito, viene in aiuto quanto già disposto dal Regolamento Europeo 679/2016 in tema di protezione dei dati personali, secondo il quale i sistemi informatici devono assicurare “sicurezza e resilienza”, oltre alla salvaguardia massima dei dati trattati. Questi, essendo di natura sensibile, perché ambito di appartenenza del settore giudiziario, infatti, afferiscono alle categorie speciali ex articoli 9 e 10 dello stesso regolamento e richiamano un livello di rischio molto elevato. Per questo motivo, ha affermato il Garante all’interno del suo nuovo parere sulla Riforma Cartabia, gli uffici giudiziari devono applicare criteri di sicurezza massima, nel rispetto dei particolari principi di “accountability, privacy by design e privacy by default”.
Allo stesso tempo, il Garante ha precisato come sia importante che tutti i dati degli atti la cui notifica avviene attraverso Internet vadano direttamente nel deep web, quella parte della Rete esente da qualsiasi procedura di indicizzazione da parte dei motori di ricerca e dove di realizza buona parte del traffico di rete.
Il nuovo parere del Garante sulla Riforma Cartabia in tema di Diritto all’oblio
In relazione alla Riforma Cartabia, il Garante per la Protezione dei Dati Personali si è pronunciato anche sul diritto all’oblio, noto anche come il diritto ad essere dimenticati, a cancellare le notizie da Internet, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del General Data Protection Regulation GDPR. Seppur il diritto all’oblio preveda il diritto ad eliminare notizie dal Web, nel caso specifico di Internet non si tratta di una vera e propria cancellazione, ma di un deindicizzazione dei contenuti presente in rete, anche quando si vuole cancellare notizie da internet.
Tuttavia, il diritto all’oblio si scontra spesso con altri diritti e, a volte, è difficile procedere con un corretto bilanciamento tra i due diritti in questione. In relazione al diritto all’oblio, la dicotomia maggiore si presenta soprattutto nei confronti del diritto di cronaca e in misura maggiore quando coinvolge personaggi pubblici e di spicco. E la questione assume dimensioni ancora più rilevanti. Infatti, a differenza del giornale cartaceo, che pubblica la notizia e, dopo un po’ questa viene dimenticata, Internet “non dimentica”. Soprattutto non ha un limite temporale a riguardo e queste logiche si scontrano con il principio dettato dallo stesso Regolamento, che evidenzia l’esigenza di stabilire una scadenza per la permanenza online dei contenuti.
In particolare, tutti coloro che sono stati sottoposti a procedimenti il cui esito è stato un’archiviazione o un proscioglimento hanno diritto a ricevere una particolare tutela. In questo caso, il Garante ha esortato all’attuazione di due forme rafforzate di diritto all’oblio: la deindicizzazione preventiva e quella successiva, conformemente al principio generale del diritto, che è quello della presunzione di innocenza. Allo stesso tempo, anche i soggetti che hanno subito una condanna godono dello stesso diritto.
Pertanto, trascorso un certo lasso di tempo, quando la notizia ha perso interesse, non è corretto né lecito reperire in rete contenuti relativamente a questo particolare argomento.
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